Circolare 14 maggio 2001, n.6 in tema di sperimentazione animale

Questa circolare, emanata dall'allora Ministro della Sanità, ha lo scopo di esplicitare alcuni punti del Decreto Legislativo 116 che regola l'utilizzo degli animali per la sperimentazione.

All'interno di questa circolare, in particolare, per la sperimentazione didattica è importante il punto g). E' di particolare rilevanza anche il punto l), per la diffusione dell'uso di metodologie sostitutive.

CIRCOLARE 14 maggio 2001, n.6

Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezioni degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. (GU n. 144 del 23-6-2001)

Agli Assessori alla sanita' delle regioni e delle province autonome
Ai Direttori dei servizi veterinari - Assessorati alla sanita'
Al direttore dell'Istituto superiore di sanita'
Ai magnifici rettori delle Universita'
Ai Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Al Presidente della Farmindustria
Al Presidente del C.N.R.
Al Presidente dell'ENEA
Alle Associazioni animaliste
Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero dell'interno
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero della difesa
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Commissari di governo delle regioni e delle province autonome
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari - F.N.O.V.I.
Al Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.
Al Sindacato italiano veterinari liberi professionisti - S.I.V.E.L.P.
Al Comando Carabinieri N.A.S.
Al Presidente dell'I.S.T.A.T.


Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ha profondamente modificato le regole sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione. Tale decreto e' in perfetta coerenza con le norme penali vigenti, laddove e' attribuito carattere di eccezionalita' a tutto il sistema delle disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale.

La normativa che deroga la tutela ed il benessere animale e' confinata entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura l'illecito penale. Le difficolta' applicative, legate alle numerose innovazioni dello stesso decreto legislativo, hanno reso necessaria l'emanazione di alcune circolari: n. 32 del 26 agosto 1992, n. 17 del 5 maggio 1993, n. 18 del 5 maggio 1993, n. 8 del 22 aprile 1994, n. 600.10.24495/SP/4439 dell'11 marzo 1999.

Tra gli obiettivi prioritari ed irrinunciabili del decreto legislativo 116/1992, relativamente ai quali e' richiesta una particolare attenzione agli utilizzatori degli animali destinati alla ricerca, risultano:

a) la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione anche attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione;

b) l'applicazione dell'anestesia generale o locale su tutti gli animali sottoposti ad esperimenti;

c) la riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare nella sperimentazione, anche attraverso la verifica preliminare dell'esistenza di metodi sperimentali alternativi all'utilizzazione degli animali;

d) l'utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con il piu' basso sviluppo neurologico;

e) la richiesta delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 116/1992, articoli 12, 8 e 9, soltanto nei casi di' assoluta necessita' e con l'impegno di osservare le regole previste dal decreto stesso;

f) la rigida attuazione del disposto secondo cui un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;

g) gli obiettivi sopra enunciati nei punti a-f valgono particolarmente anche per l'utilizzo di animali a scopo didattico, disciplinato dal punto 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. in argomento. Pertanto si ritiene di dovere insistere sulla necessita' che qualunque richiesta di utilizzo di animali a scopo didattico sia preceduta da un'attenta e documentata ricerca bibliografica, in ordine ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e basata sui piu' moderni sistemi di comunicazione, ivi compreso "Internet". Ove possibile si raccomanda l'utilizzazione dell'animale morto anziche' dello stesso anestetizzato;

h) il rispetto delle condizioni previste nella "Nota" alla tabella 6 dell'allegato II (articolo 5 del decreto legislativo 116/1992) nella quale e' detto: "La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata" e nella "Nota" alla tabella 7 del medesimo allegato nella quale e' detto: "I cani non dovrebbero rimanere in gabbia piu' a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell'esperimento";

i) l'applicazione della facolta' conferita al medico veterinario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del piu' volte citato decreto, di assumere la decisione di mantenere in vita gli animali al termine dclla sperimentazione, con conseguente applicazione dell'istituto dell'affidamento in adozione, sempreche' le condizioni di salute degli animali lo consentano e allorquando pervengano richieste di affido in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o di comuni;

l) l'invio dei dati contenuti nei registri in cui sono annotati tutti gli animali utilizzati nella sperimentazione, ai fini di consentire un'esatta valutazione dell'utilizzazione degli animali nella ricerca, che risulti perfettamente giustificata relativamente alle reali necessita' nonche' al fine di potere corrispondere alle richieste di reciproche informazioni sull'argomento anche a livello internazionale e comunitario. Si rende, tra l'altro, opportuno definire compiutamente la portata dell'espressione "possono essere" dell'articolo 4 del decreto in argomento, che e' da intendersi nel senso che debbono porsi in essere tutte le procedure per l'attuazione positiva dell'articolo stesso. Di conseguenza in ogni attivita' di ricerca deve essere dimostrata l'impossibilita' di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi alternativi all'impiego di animali. Si conferma pertanto che a quest'ultimo aspetto menzionato, anche nel corrente anno 2001 sara' dedicata una particolare e vigile attenzione da parte degli uffici competenti: Ufficio X della Direzione generale alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria e Servizio qualita' della sicurezza per la sperimentazione animale dell'Istituto Superiore di Sanita'. Al riguardo saranno oggetto di attento esame le segnalazioni tecniche che perverranno dal mondo della ricerca e/o dalle organizzazioni animaliste.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro: Veronesi

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