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proposta di legge n. 5442 dell'on. Giulio Schmidt
e, con stesso testo,
proposta di legge n. 2157 dell'on. Della Vedova
(>>> Originale (5442) con allegati, in pdf, pronto da stampare).
La presente legge, in recepimento della Direttiva europea 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 e successive modifiche, stabilisce le norme per la protezione e la tutela degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, descrive le condizioni necessarie a garantirne il benessere, incentiva lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi all'uso di animali.
E' consentito l'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali.
Ai sensi della presente legge si intende per "animale", non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato vivo non umano inclusi quelli geneticamente modificati, gli animali invertebrati cefalopodi appartenenti all'ordine dei decapodi, le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali.
L'Allegato I alla presente legge precisa le specie di animali che possono essere utilizzate soltanto se nate ed allevate in cattività e provenienti da uno stabilimento di allevamento o di fornitura autorizzato dalle autorità competenti nazionali o dei Paesi in cui hanno origine gli animali.
E' vietato l'impiego di animali selvatici e delle specie in via di estinzione di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n.874, nonché le specie minacciate elencate nella legge del 7 febbraio 1992, n.150, e successive modifiche, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.
E' vietato l 'utilizzo delle scimmie antropomorfe, ovvero scimpanzé, bonobo, gorilla ed orango, salvo che si ritenga indispensabile ai fini della cura di malattie delle specie stesse o della loro conservazione.
Ai sensi della presente legge si definisce:
a) "procedura ", la tecnica o la combinazione di più tecniche condotte su un animale che possa essere causa di dolore, sofferenza, forte stress, danni temporanei o durevoli, compresa qualsiasi manipolazione, anche genetica, che determini la nascita di un animale in tali condizioni.
b)"progetto", l'insieme delle procedure in cui vengono utilizzati anche animali, a partire dalla loro preparazione alla prima procedura fino a quando non occorrano ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso.
L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del forte stress, dei danni temporanei o durevoli, in conseguenza dell' applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi similari, non pone l'animale al di fuori dei campi di applicazione definiti dalla presente legge.
L'utilizzo degli animali deve essere condotto in maniera responsabile, in particolare non è ammissibile provocare, con azioni attive od omissive, dolore, forte stress, sofferenza o danni temporanei o durevoli agli animali per esigenze organizzative o economiche.
Qualora l'utilizzo degli animali non sia evitabile, si dovrà motivare all'autorità competente di cui all'articolo 14 la necessità del ricorso ad una o più specie e il tipo di procedure che si intendono condurre.
Tra le varie procedure, dovranno essere scelte quelle che, a parità di risultati:
a) Richiedano il minor numero di animali
b) Utilizzino animali con il più basso sviluppo neurologico
c) Siano in grado di minimizzare stress, dolore, sofferenza o danni durevoli
d) Abbiano il più favorevole rapporto tra danno e beneficio
I progetti devono necessariamente tenere conto dello stato del progresso scientifico o tecnologico.
L'utilizzo degli animali è vincolato al rispetto delle procedure descritte nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Allegato 4 annesso alla presente legge.
L'utilizzo degli animali può aver luogo solo all'interno di stabilimenti utilizzatori che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Non possono essere utilizzati animali dei quali non è documentata la provenienza.
Tutte le procedure e le tecniche in grado di indurre dolore o sofferenza nell'animale devono essere condotte in anestesia generale o locale, tranne i casi in cui si ritiene che l'anestesia sia per l'animale più traumatica della procedura stessa ovvero sia incompatibile con la finalità del progetto; cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia possibile, gli animali devono essere immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato a ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, a meno che sia incompatibile con i fini del progetto.
Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si deve procedere immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario di cui al comma 6 dell'articolo 9. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.
E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni. Non è permesso fare uso di alcun mezzo volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore; è altresì vietato l'uso di agenti di blocco neuromuscolare, qualora abbiano il solo scopo di evitare o limitare l'espressione del dolore.
Nessun animale può essere impiegato in più di una procedura che abbia provocato forte dolore o danni durevoli, tranne quando la procedura successiva sia praticata sotto anestesia generale da cui l'animale non si risveglia.
Al termine della procedura, o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario responsabile del benessere decide se l'animale debba essere soppresso o mantenuto in vita e, congiuntamente al responsabile del progetto ed al responsabile dell'esecuzione delle procedure, se l'animale mantenuto in vita possa essere affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3.
L'animale che può essere mantenuto in vita o che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 ,non può essere impiegato in una diversa procedura, è affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3 che ne facciano preventivamente richiesta, al fine del reinserimento.
Il Ministero della Salute entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa verifica delle strutture, istituisce un elenco informatico delle strutture autorizzate ad accogliere gli animali ai fini del reinserimento.
L'autorizzazione di cui al comma 3 dovrà specificare:
a) a quali specie di animali è riferita l'autorizzazione;
b) il numero di animali per ogni specie considerata che la struttura è in grado di ospitare;
c) il responsabile della struttura e il personale addetto al mantenimento ed al reinserimento degli animali;
d) Il medico veterinario responsabile della cura e del benessere degli animali.
Il responsabile del progetto ed il medico veterinario responsabile forniscono alla struttura di accoglienza tutte le informazioni utili al buon esito del reinserimento.
Il responsabile dello stabilimento utilizzatore comunica ogni anno al Ministero della Salute e alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, il numero e le specie degli animali per cui è stato deciso il reinserimento e la struttura alla quale sono stati affidati.
Gli organi di cui all'articolo 17 effettuano controlli periodici per la verifica dell'idoneità delle strutture di accoglienza e delle condizioni di benessere degli animali ivi ospitati.
Le strutture di accoglienza di cui al comma 3 si fanno carico di tutte le spese inerenti al trasporto ed al mantenimento degli animali e si assumono la responsabilità di assicurare all'animale le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze fisiologiche ed etologiche della loro specie.
I rifugi per la tutela degli animali comunicano per via telematica in un apposito registro collegato alla Banca Dati di cui all'articolo 17:
a) la disponibilità per l'accoglienza, specificando le specie animali alle quali si riferiscono;
b) il numero e le specie degli animali accolti e la loro provenienza;
c) il numero e le specie di animali reinseriti, deceduti ed affidati.
Nei casi descritti dal comma 1 e qualora non vi sia disponibilità delle strutture di accoglienza a ricevere gli animali, gli stabilimenti utilizzatori possono provvedere alla soppressione degli stessi.
In nessun caso gli animali affidati alle strutture di accoglienza possono essere reintrodotti in ambienti naturali.
Ai sensi della presente legge, si intende per "geneticamente modificato" quell'animale che contiene sequenze integrate di DNA clonato (transgene), trasferibili alla prole, inserite utilizzando tecniche di ingegneria genetica ivi incluse le tecniche di trasferimento e sostituzione genetica.
La generazione di nuovi ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione tra danno e beneficio, e in particolare:
a) Dell'effettiva necessità della manipolazione, la cui opportunità scientifica sia valutata in rapporto alle sofferenze che potrebbero essere inflitte, anche involontariamente, agli animali in conseguenza della manipolazione;
b) Del possibile impatto che la manipolazione genetica potrebbe avere sul benessere degli animali;
c) Dei potenziali rischi per la salute umana ed animale;
d) Della tutela dell'ambiente;
e) Del prevedibile tasso di successo della manipolazione e, di conseguenza, del numero di animali "eccedentari" che dovranno essere soppressi;
f) Dei problemi etici connessi.
Il mantenimento e l'allevamento di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.
Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente distinguibili e facilmente identificabili dagli altri animali, mediante un apposito registro nel quale devono risultare chiari la loro provenienza, l'allevamento, le modalità di trasporto e di contenimento.
Gli stabilimenti in cui si generano, allevano, mantengono o utilizzano gli animali geneticamente modificati devono avere locali adeguati, assicurare un corretto contenimento ed essere dotati di sistemi che permettano di evitare rilasci accidentali in ambiente.
Gli stabilimenti in cui si allevano animali geneticamente modificati di cui al comma 3 devono comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, alloggiati e forniti e quelli soppressi.
Al fine di evitare rischi accidentali di rilascio ambientale, il trasporto degli animali geneticamente modificati deve avvenire in condizioni di sicurezza. In particolare, durante il trasporto gli animali devono poter essere identificati e fisicamente separati dai cospecifici non geneticamente modificati.
In caso di rilascio accidentale in ambiente il responsabile dello stabilimento di provenienza deve comunicare immediatamente il fatto al Ministero della Salute ed alla ASL competente per territorio.
L'impiego degli animali utilizzati a fini scientifici o tecnologici è consentito esclusivamente per uno o più dei seguenti campi di applicazione:
a) Ricerca biomedica di base e applicata, incluse le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti di ricerca;
b) Attività di sviluppo, produzione e controllo di alimenti, farmaci, sieri, vaccini, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e di qualsivoglia sostanza o prodotto per la profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo, negli animali e per la salvaguardia dell'ambiente o nelle piante;
c) Sviluppo e messa a punto di tecniche e metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
d) Prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro o in-vivo, o che siano rivolte alla profilassi, diagnosi o cura di malattie, anomalie o altri cattivi stati di salute nell'uomo o negli animali;
e) Saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo e degli animali e delle piante;
E' vietato l'impiego di animali per:
a) La didattica;
b) Lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati ad uso cosmetico;
c) La produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;
d) La produzione e il controllo di materiale bellico;
e) Test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
f) La produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali.
Sono escluse dall'ambito della presente legge:
a) Le pratiche agricolo-zootecniche o medico veterinarie professionali diverse da quelle finalizzate ad uso scientifico o tecnologico;
b) Le prove di farmacocinetica residuale e le cliniche di campo di medicinali per uso veterinario negli insediamenti zootecnici su animali ivi allevati nonché le prove cliniche su animali da compagnia, previo consenso del proprietario, all'interno di ambulatori veterinari;
c) L'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale o semi-naturale.
E' considerato alternativo ogni metodo che elimini totalmente l'uso degli animali o che riduca il numero degli animali necessari ad eseguire una determinata procedura, o impieghi lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti alla procedura ovvero ne raffini l'esecuzione diminuendo la sofferenza imposta all'animale.
I metodi alternativi validati dall'European Centre for the Validation of Alternative Methods(ECVAM) e adottati dalle linee uida OCSE, dalle Direttive nazionali ed internazionali per la registrazione dei farmaci e dall'Allegato V della direttiva europea devono essere recepiti dal Ministero della Salute e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale come metodi ufficialmente riconosciuti.
Il Ministero della Salute comunica per via telematica alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi di cui al comma 2 e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo.
I test relativi alle prove obbligatorie di qualità, efficacia , innocuità e sicurezza di farmaci di uso umano o veterinario sono soggetti al rispetto delle specifiche norme nazionali ed europee nonché degli accordi internazionali per la commercializzazione del farmaco.
Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla Sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, sono incentivati:
a) quelli che non si avvalgono dell'uso di animali;
b) quelli che utilizzano metodi alternativi:
c) quelli che utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi;
d) le ricerche su protocolli per il minor impiego di specie e di numero di animali;
e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.
Le persone che effettuano procedure e tecniche e quelle che si occupano direttamente o con compiti di controllo degli animali devono avere un'istruzione ed una formazione adeguate, attinenti alle attività di loro competenza e alle specie utilizzate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati.
In relazione al tipo di struttura, al numero, alle specie di animali mantenute ed alla natura delle procedure, sono identificate le seguenti categorie di personale:
A: Operatore di stabilimento; tecnico di stabilimento;
B: Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e delle tecniche;
C: Responsabile del progetto; Responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche; Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche;
D: Responsabile dello stabilimento utilizzatore; responsabile di stabilimento di allevamento e/o di fornitura; Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
Il Medico veterinario responsabile garantisce il benessere e il controllo sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare danni, dolore, forte stress e sofferenze inutili; prescrive i trattamenti terapeutici necessari.
Il Responsabile del progetto è il garante del progetto stesso nei suoi aspetti amministrativi e scientifici; fornisce indicazioni relative alla sicurezza degli agenti utilizzati.
Il Responsabile dell'esecuzione delle procedure è il garante di tutte le manipolazioni a cui vengono sottoposti gli animali all'interno di uno specifico progetto.
Non è consentito rivestire contemporaneamente la figura di Responsabile del progetto o dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e quella di Medico veterinario responsabile del benessere. L'incarico di medico veterinario responsabile del benessere non può essere attribuito a veterinari afferenti a strutture pubbliche di vigilanza sull'utilizzo degli animali a fini scientifici o tecnologici.
Le procedure e tecniche devono essere eseguite, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, MPSI-02, di cui all'Allegato A annesso al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000, o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente con Decreto del Ministro della Salute.
Sono autorizzati a svolgere attività formativa in materia di preparazione professionale del personale di cui al comma 2:
a) Le Università;
b) L'Istituto Superiore di Sanità;
c) Le Associazioni scientifiche di settore e gli Enti pubblici o privati, accreditati per la formazione del personale dalla Commissione per la didattica di cui al comma 12 o da organismi equivalenti in ambito europeo.
Allo scopo di uniformare la formazione degli operatori, anche al fine di armonizzare le figure professionali agli indirizzi comunitari e di agevolare la libera mobilità dei lavoratori in ambito europeo ed internazionale attraverso il mutuo riconoscimento delle competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione per la Didattica, con i seguenti compiti:
a) formulazione dei programmi e syllabus comuni a livello nazionale, secondo le linee guida europee
b) preparazione dei prototipi di esame per il rilascio dell'abilitazione secondo i vari livelli
c) valutazione dei docenti per l'attività didattica dei corsi
d) accreditamento di associazioni scientifiche di settore ed istituzioni pubbliche o private per la formazione del personale
e) riconoscimento dei titoli di studio stranieri
Alla costituzione della Commissione provvede il Ministero della Salute con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La Commissione per la didattica è composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, dell'Istituto Superiore di Sanità e di associazioni scientifiche e di enti con comprovata competenza in scienza degli animali da laboratorio.
La Commissione per la didattica valuta l'aggiornamento ed adeguamento dei programmi di cui al comma 12 in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia, avvalendosi anche di ulteriori competenze che si rendano necessarie.
I membri della Commissione per la didattica restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.
Entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione per la didattica, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana un decreto recante il Piano Didattico elaborato dalla medesima Commissione.
Ai sensi della presente legge è considerato "stabilimento utilizzatore" qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in procedure.
Chiunque intenda porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della Salute.
L'autorizzazione di cui al comma 2 deve obbligatoriamente indicare il responsabile dello stabilimento utilizzatore e il medico veterinario responsabile del benessere degli animali.
Ai fini di cui al comma 2 il Ministero della Salute accerta :
a) che gli impianti e le attrezzature siano adeguate alle specie di animali stabulate ed alle procedure che vi saranno effettuate;
b) Che le strutture per gli animali geneticamente modificati garantiscano contenimenti adeguati ed efficienti atti a prevenire un rilascio accidentale in ambiente;
c) Che le qualifiche e le competenze del responsabile dello stabilimento, del medico veterinario responsabile e del personale addetto allo stabilimento utilizzatore ed alla cura e benessere degli animali soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9;
d) Che, in base alla tipologia della struttura, delle procedure e al numero degli animali e specie alloggiate, siano presenti un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura ed il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura.
Il Ministero della Salute, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, istituisce un elenco informatico degli stabilimenti utilizzatori autorizzati sul territorio nazionale.
Il responsabile dello stabilimento utilizzatore deve indicare in un apposito archivio informatico:
a. La data di arrivo degli animali nello stabilimento
b. La loro provenienza
c. La specie, il ceppo, il numero, il sesso e la data di nascita o l'età di ogni animale o lotto di animali, nonché le loro condizioni di salute
d. Il codice del lotto o gli eventuali codici di identificazione individuali
e. L'ubicazione dell'alloggiamento degli animali
f. Le date di inizio e di termine della procedura per gli animali effettivamente utilizzati, con l'indicazione del responsabile della procedura
g. Gli animali deceduti o soppressi con l'indicazione della data di morte
h. Le specie ed il numero di animali destinati al reinserimento con l'indicazione dell'istituzione affidataria e la data di uscita dallo stabilimento utilizzatore
i. Le specie ed il numero di animali ceduti ad altri stabilimenti
Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente identificati secondo i criteri del comma 6.
Gli stabilimenti utilizzatori possono ricevere animali esclusivamente dagli stabilimenti di allevamento o di fornitura autorizzati o da insediamenti zootecnici regolarmente registrati presso le ASL competenti per territorio.
Gli animali allevati per finalità correlate al progetto di ricerca possono essere ceduti ad un altro stabilimento utilizzatore soltanto a titolo gratuito.
Ai fini del comma 9 è possibile importare animali da stabilimenti utilizzatori riconosciuti ed autorizzati nel Paese di origine.
Qualora i casi previsti dai commi 9 e 10 riguardino animali geneticamente modificati, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero della Salute, specificando il destinatario, le finalità della cessione, il numero e le specie di animali ceduti.
Le spese relative ai controlli necessari per il rilascio dell'autorizzazione previste dal presente articolo sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione stessa.
Ai sensi della presente legge è considerato:
a) "stabilimento di allevamento", qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati al solo scopo di essere successivamente utilizzati in uno stabilimento utilizzatore;
b) "stabilimento di fornitura", qualsiasi stabilimento, diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati agli stabilimenti utilizzatori.
Gli stabilimenti di allevamento e di fornitura possono ricevere animali importati soltanto da stabilimenti in cui i requisiti di benessere siano garantiti dall'Autorità competente del Paese di appartenenza.
Gli animali importati, appartenenti alle specie di cui all'Allegato 1 della presente legge, devono essere generati in cattività.
E' compito dello stabilimento di allevamento o di fornitura verificare e certificare la provenienza e l'identificazione di ogni animale importato.
Il Comune rilascia l'autorizzazione all'apertura di stabilimenti di allevamento o di fornitura e ne trasmette copia al Ministero della Salute, alla Regione, alla ASL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competenti per territorio.
L'autorizzazione di cui al comma 5 deve indicare il responsabile dello stabilimento, il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali, nonché il personale adibito alla assistenza degli animali ed al funzionamento delle attrezzature.
Il personale di cui al comma 6 deve soddisfare le condizioni di formazione descritte dall'articolo 9 e dall'Allegato 5 della presente legge.
I cani, gatti, primati non umani, cavalli presenti negli stabilimenti di allevamento o di fornitura devono essere dotati di un microcip o di altro strumento di riconoscimento individuale applicato dal medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura deve annotare in un apposito archivio elettronico:
a) Il numero e le specie di animali presenti nello stabilimento, l'età ed il sesso degli animali, nonché i codici di riconoscimento di cui al comma 8 o i lotti degli animali nati nello stabilimento e degli animali di diversa provenienza;
b) Il numero e le specie, l'età , il sesso e gli eventuali codici di riconoscimento individuali o dei lotti degli animali forniti, la data del ricevimento dell'ordine, la data di effettuazione della fornitura e l'indirizzo del destinatario;
c) Il numero degli animali morti nello stabilimento, specificando, quando possibile, la causa del decesso.
Almeno una volta all'anno i servizi veterinari della ASL competente per territorio controllano la corrispondenza tra le annotazioni degli archivi di cui al comma 9 e gli animali presenti nello stabilimento interessato.
La vendita degli animali agli stabilimenti utilizzatori è effettuata previa richiesta di copia dell'autorizzazione all'utilizzo degli animali rilasciata dal Ministero della Salute.
In caso di esportazione di animali deve essere richiesta e conservata copia dell'autorizzazione dello stabilimento di allevamento, fornitura o utilizzatore, rilasciata dall'Autorità nazionale competente.
Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali a fini di ricerca deve provvedere, conformemente a quanto disposto dall'Allegato II annesso alla presente legge, affinché:
a) Gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) Sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
c) Siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
d) Un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o forte stress.
Il personale addetto al mantenimento e cura degli animali verifica quotidianamente le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati, informando tempestivamente il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario in caso di insorgenza di stati di sofferenza o forte stress negli animali.
Il Medico veterinario controlla le condizioni di salute e il benessere degli animali, assicura il corretto trattamento in tutte le fasi delle singole tecniche o procedure, allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, sofferenza o forte stress inutili.
L'Allegato II della presente legge descrive le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali negli stabilimenti di cui agli articoli 10 e 11.
Le autorizzazioni all'apertura degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento o di fornitura, sono concesse previa verifica della conformità delle strutture alle disposizioni dell'Allegato II annesso alla presente legge.
Ciascun ente di ricerca pubblico e privato che utilizzi animali a fini scientifici o tecnologici istituisce un "Comitato per la cura e l'utilizzo degli animali", a seguito denominato "Comitato".
Il Comitato ha i seguenti compiti :
a) Esprimere il parere sui progetti entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda;
b) Promuovere l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
c) Redigere, a cadenza annuale, un rapporto complessivo sull'andamento dei propri lavori da trasmettere al Ministero della salute.
Nell'analisi dei progetti di ricerca il Comitato deve considerare:
a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
b) la corretta applicazione della presente legge;
c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
d) la possibilità di sostituire una o più tecniche o procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 8;
e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.
Il Comitato comunica le proprie decisioni con parere motivato comprensivo del responso di ogni suo componente.
Ogni Comitato è composto almeno da:
a) tre esperti nell'utilizzo di animali a fini scientifici o tecnologici;
b) un medico veterinario responsabile del benessere degli animali;
c) un esperto in materie scientifico-tecnologiche che non utilizzi animali o di un esperto in metodi alternativi.
Ai fini della propria composizione, il Comitato deve garantire la proporzionalità delle componenti elencate al comma 5.
I membri del Comitato eleggono il proprio Presidente e adottano un apposito regolamento per la disciplina delle attività.
Il Ministero della Salute cura la tenuta di un elenco informatico dei Comitati, provvedendo al suo costante aggiornamento.
Gli stabilimenti utilizzatori possono affidare i compiti previsti dal presente articolo ad un Comitato operante in un ente diverso da quello loro afferente.
I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
Ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della Salute.
Al fine del comma 1 è istituito presso il Ministero della Salute un sistema informatizzato di documentazione.
Il responsabile del progetto compila per via telematica i moduli previsti dall'Allegato 4 annesso alla presente legge, corredati dal parere del Comitato e dalla relativa documentazione.
Per il rilascio delle autorizzazioni il Ministero della Salute valuta il rapporto tra danno e beneficio, e in particolare:
a) il parere del Comitato;
b) che siano state prese in considerazione tutte le alternative all'utilizzo di animali;
c) che la ricerca non costituisca una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
d) che siano dichiarate le finalità del progetto e delle procedure adottate;
e) che la competenza professionale del personale designato a condurre le procedure sia conforme a quanto previsto dalla presente legge;
f) che il ricorso ad una determinata specie sia sufficientemente motivato;
g) che vengano utilizzati numeri minimi di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto;
h) che siano state prese tutte le precauzioni possibili per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il forte stress nelle procedure ovvero per sostituire le procedure dolorose con tecniche diverse;
i) che nel corso delle procedure che provochino dolore, sofferenza o forte stress vengano utilizzati anestetici, analgesici o ansiolitici adeguati;
j) che siano giustificate le vie di somministrazione dei preparati;
k) che vengano utilizzati metodi adeguati di eutanasia;
Il Ministero della Salute entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda per la concessione dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, comunica l'esito della sua valutazione.
Per i progetti che implicano l'utilizzo di primati non umani, animali geneticamente modificati, cani, gatti e cavalli ovvero in caso di progetti che non prevedano l'uso di anestesia di cui al comma 8 dell'articolo 4 o che provocano agli animali danni riferibili alla classe 3 descritta dalla sezione 9 dell'Allegato 4 annesso alla presente legge, il Ministero della Salute comunica l'esito della sua valutazione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
Qualora il Ministero non si sia pronunciato entro i termini di cui ai commi 5 e 6, i progetti si considerano autorizzati.
Ai fini della valutazione. il Ministero della Salute può richiedere una volta soltanto al responsabile del progetto ulteriori informazioni o chiarimenti.
Nel caso di cui al comma 8, il termine per la valutazione dei progetti è sospeso fino all'avvenuta ricezione delle informazioni o dei chiarimenti da parte del responsabile del progetto.
Il Ministero della Salute può subordinare l'autorizzazione al recepimento delle sue indicazioni.
Tutte le informazioni del Ministero della Salute devono avvenire esclusivamente per via telematica a mezzo del sistema informatizzato di cui al comma 2.
Le autorizzazioni hanno validità triennali con possibilità di rinnovo; entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione il responsabile del progetto può chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto.
I progetti autorizzati in esecuzione di obblighi derivanti da normative europee o internazionali o dalle farmacopee ufficiali sono automaticamente rinnovati mediante comunicazione al Ministero della Salute.
Il responsabile del progetto comunica al Ministero della Salute, mediante il sistema informatizzato di cui al comma 2, le eventuali variazioni relative alle informazioni di cui all'Allegato IV annesso alla presente legge.
Al fine di una migliore valutazione delle procedure o delle tecniche previste dal progetto, il Ministero della Salute, ove lo ritenga opportuno, può richiedere una perizia tecnico-scientifica ad esperti dell'Istituto Superiore di Sanità o del Consiglio Superiore di Sanità nelle materie di pertinenza del progetto.
Nel caso in cui il Comitato non fornisca il proprio parere nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), il responsabile del progetto può presentare la domanda direttamente al Ministero della Salute.
Nel caso di cui al comma 16, il Ministero della Salute sollecita il Comitato competente ad esprimere il proprio parere non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata risposta, il Ministero della Salute effettua tutti gli accertamenti al fine della valutazione del progetto entro sessanta giorni dallo scadere del citato termine di quindici giorni.
Il Ministero della Salute emana le sue decisioni con apposito decreto eventualmente corredato dalle perizie tecnico-scientifiche richieste ai sensi del comma 15. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Ministero della salute motiva le sue decisioni.
E' istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio Nazionale per la tutela degli animali da laboratorio, a seguito denominato "Osservatorio", con i seguenti compiti:
a) proporre modifiche, integrazioni o approfondimenti della presente legge tenendo conto del progresso scientifico e dell' evoluzione delle decisioni in ambito europeo e internazionale;
b) realizzare studi ed analisi sull'andamento della presente legge, anche con l'ausilio dei dati contenuti nella Banca Dati di cui all'articolo 16;
c) Promuovere lo studio e la validazione dei metodi alternativi.
L'Osservatorio è presieduto da un Dirigente del Ministero della Salute responsabile dell'utilizzo degli animali a fini di ricerca ed è composto da rappresentanti dell'Università, dell' ISS, CNR, di altri enti di ricerca pubblica o privata e da associazioni per la tutela degli animali di rilevanza nazionale tra i quali sia garantita la presenza di un esperto in metodi alternativi.
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Ministro della Salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione della lista dei nominativi dei candidati; in mancanza di tale parere, il Ministro della salute procede comunque alla nomina.. Ogni mandato ha durata triennale con possibilità di rinnovo.
L'Osservatorio regola i compiti di cui al comma 1 mediante l'adozione di un apposito regolamento. Le riunioni dell'Osservatorio hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi.
L'Osservatorio presenta al Ministro della Salute una relazione annuale comprensiva di tutti i dati statistici relativi all'impiego degli animali nella ricerca e sullo stato di attuazione della legge.
I componenti dell'Osservatorio assolvono il loro lavoro in regime di riservatezza, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e dei dati sensibili.
In caso di violazioni alle disposizioni di cui al comma 6 da parte di uno o più componenti dell'Osservatorio, il Ministro della Salute provvede immediatamente alla revoca della nomina e alla relativa sostituzione.
E' istituita presso l'Ufficio competente per la tutela e benessere degli animali della Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Dipartimento di prevenzione e della comunicazione del Ministero della Salute, una Banca dati telematica per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti di ricerca a fini scientifici o tecnologici.
Il Ministero della Salute controlla e gestisce l'esattezza e l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 ed è garante della riservatezza dei dati personali.
La Banca dati telematica contiene:
a) Il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;
b) Le relazioni integrali di cui al comma 5 dell'articolo 15;
c) La Raccolta su base nazionale ed internazionale di informazioni e di pubblicazioni relative all'impiego di metodi alternativi;
d) Il collegamento in rete dei rifugi per il reinserimento degli animali di cui al comma 9 dell'articolo 5;
e) L'elenco dei metodi alternativi validati e quelli in corso di validazione;
f) L'elenco dei Comitati di utilizzo e cura degli animali;
g) L'elenco degli stabilimenti utilizzatori;
h) L'elenco degli stabilimenti di allevamento e di fornitura;
i) L'elenco delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 5 per il reinserimento degli animali;
j) L'elenco degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura europei e dei Paesi Terzi;
Gli elenchi di cui al comma 3 non dovranno contenere nessuna informazione che possa portare all'identificazione del personale di cui all'articolo 9.
Sono abilitati ad effettuare controlli presso gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza:
a) Il Ministero della Salute;
b) Il Servizio veterinario delle ASL;
c) Gli organi di pubblica sicurezza.
I soggetti di cui al comma 1 effettuano accertamenti in merito:
I soggetti di cui al comma 1 eseguono controlli di cui al comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul loro territorio di competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e comunicano immediatamente al Ministero della Salute l'esito della loro indagine.
Al fine di assicurare un'adeguata competenza nei controlli, a garanzia del maggior benessere degli animali, i Servizi Veterinari delle Asl e gli organi di pubblica sicurezza possono avvalersi, per i compiti loro assegnati dal comma 1, di medici veterinari specialisti in scienza e medicina degli animali da laboratorio di cui all'articolo 9 ovvero, per compiti specifici, della collaborazione di specialisti in scienza degli animali da laboratorio.
Le violazioni al comma 5 dell'articolo 4 , salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata fino a 50.000 euro ed è disposta la revoca dell'autorizzazione al progetto.
Le violazioni al comma 6 dell'articolo 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
Le violazioni di cui al comma 10 dell'articolo 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro; in caso di violazione continuata o recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo degli animali.
Le violazioni di cui al comma 11 dell'articolo 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000; in caso di violazione continuata o di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 ed al comma 2 dell'articolo 7 lettere a), b), c), d), e) ed f), salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro. In caso di violazione continuata o recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo ed i responsabili sono sospesi per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo di animali.
Le violazioni ai commi 8 e 11 dell'articolo 5, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa 3.000 a 30.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
Le violazioni al comma 3 dell'articolo 6 sono punite, indipendentemente dal procedimento penale, con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di 5 anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implichino l'utilizzo degli animali.
Le violazioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 6 sono punite con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro. In caso di violazione di cui al comma 7 del medesimo articolo è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto e la confisca degli animali.
Chiunque effettui qualsiasi manipolazione od uso di animali in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro ed è esonerato ad ogni tipo di attività sugli animali presso qualsiasi stabilimento fino al conseguimento del titolo abilitante a norma dell'articolo 9 e dell'Allegato 5 annesso alla presente . La stessa sanzione amministrativa aumentata di un terzo si applica al responsabile della ricerca.
Il medico veterinario che omette la sua assistenza al mantenimento del benessere degli animali o la effettua con negligenza o imperizia è deferito dall'ordine dei medici veterinari competente e punito con una sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro.
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 12, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 50.000 euro e con la sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 5 dell'articolo 11 fino al corretto adeguamento delle strutture.
12. Tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da 1000 ad un massimo di 10.000 euro.
Il Ministero della Salute raccoglie i dati statistici sulla produzione e utilizzazione degli animali a fini scientifici o tecnologici sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 6 annesso alla presente legge, inviate dagli stabilimenti utilizzatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impiego degli animali, e procede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta Ufficiale a cadenza triennale.
Non possono essere pubblicate informazioni pervenute al Ministero della Salute in applicazione della presente legge quando rivestono un particolare interesse commerciale.
Il Ministero della Salute comunica alla Commissione della Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative alla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutte le ricerche che facciano uso di animali svolte nel proprio territorio nazionale e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente tali ricerche.
Nell'ambito delle possibilità previste dalla legge sul riordino del Ministero della Salute, il Ministro della Salute provvede ad assicurare all'Ufficio tutela e benessere degli animali della citata Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti di cui all'articolo 16, comma 1, un organico adeguato ad espletare le funzioni previste dalla presente legge fino ad un massimo di sei unità operative.
Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un sistema informatizzato di cui al comma 2 dell'articolo 14 e della Banca Dati telematica di cui all'articolo 16.
Gli Allegati sono parte integrante della presente legge. Il Ministero della Salute può, con proprio decreto, modificare le linee di indirizzo degli Allegati annessi alla presente legge al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.
I Comuni, previo parere della Asl competente per territorio, possono autorizzare il prelievo in natura di specie diverse da quelle elencate nell'Allegato 1 annesso alla presente legge.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.116.
Le strutture di accoglienza che prima dell'entrata in vigore della presente legge svolgevano funzioni di reinserimento degli animali da laboratorio hanno facoltà di continuare le loro prestazioni fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 5.
Gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura che prima dell'entrata in vigore della presente legge svolgevano la propria funzione mantengono le autorizzazioni in essere.
Sono escluse dal conseguimento dei titoli abilitanti di cui all'articolo 9 le persone che, prima dell'entrata della presente legge, svolgevano regolarmente tali funzioni da almeno sei mesi presso uno stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura.
Al fine del comma 3 il responsabile di ogni stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunica al Ministero della Salute il numero e le generalità del personale impiegato specificandone la qualifica ai sensi dell'articolo 9.
Fino all'entrata in vigore del sistema informatizzato di cui al comma 5 dell'articolo 19, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero della Salute a norma dell'articolo 14 in forma cartacea secondo le modalità previste da apposita Circolare Ministeriale.
I progetti autorizzati e le comunicazioni eventualmente in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.
Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.
Allegati 1, 2, 3 (specie animali, condizioni negli stabulari, documenti necessari)
Allegato 4 (modulo di richiesta autorizzazione)
Allegato 5 (requisiti del personale)
Crimini nascosti
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